PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Pubblicità dell'attività edilizia).

      1. Il soggetto titolare del permesso di costruire previsto dall'articolo 10 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e successive modificazioni, ha l'obbligo di trasmettere a ciascuno dei proprietari dei fondi finitimi copia del progetto completo assentito e dei documenti autorizzativi rilasciati dall'autorità competente.
      2. Il soggetto titolare del permesso di costruire di cui al comma 1 è tenuto a integrare la documentazione ivi prevista in caso di varianti al progetto effettuate in corso d'opera.

Art. 2.
(Modalità di trasmissione della documentazione).

      1. La trasmissione ai proprietari dei fondi finitimi della documentazione di cui all'articolo 1 deve avvenire, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento oppure tramite consegna a mano con relativa ricevuta, entro trenta giorni dal rilascio del permesso di costruire e, in ogni caso, prima dell'inizio dei lavori.
      2. L'eventuale impossibilità di trasmettere la documentazione di cui al comma 1 ad uno o più proprietari dei fondi finitimi deve essere comunicata, con le modalità ed entro i termini previsti dal medesimo comma 1, all'autorità competente, la quale provvede a trasmettere tale documentazione a spese del soggetto che vi era tenuto.

 

Pag. 4

Art. 3.
(Mancata trasmissione della documentazione).

      1. La mancata trasmissione ai proprietari dei fondi finitimi, da parte del soggetto titolare del permesso di costruire, della documentazione di cui all'articolo 1 secondo le modalità indicate dall'articolo 2 comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria pari a un terzo dell'aumento del valore venale dell'immobile conseguente alla realizzazione delle opere e comunque in misura non inferiore a 1.000 euro.

Art. 4.
(Disposizione transitoria).

      1. Per i permessi di costruire rilasciati prima della data di entrata in vigore della presente legge e relativi a interventi edilizi non ancora ultimati, il termine per la trasmissione della documentazione di cui all'articolo 1 decorre dal quindicesimo giorno successivo alla medesima data di entrata in vigore.